IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre
2002,   n.   286,   del   6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753
del  6  aprile  2009  recante  provvedimenti urgenti conseguenti agli
eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni  della  regione  Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  ed  in
particolare   l'allegata   «scheda   di   rilevamento  danno,  pronto
intervento  e  agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli
di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  D'Intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Al  fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari
ubicate  nei  territori  dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1,
comma  2  del decreto-legge n. 39/2009, o danneggiate per effetto del
sisma come previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai
proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle
medesime  unita'  immobiliari,  gia' adibite ad abitazione principale
del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8,
comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data
del  6  aprile  2009,  e'  riconosciuto  un  contributo  per le spese
relative   alla   riparazione   dei  danni  di  lieve  entita',  fino
all'importo  massimo  di  euro  10.000,00,  cui  puo' essere aggiunto
l'ulteriore  importo  massimo  di  euro 2.500,00, per la copertura di
spese  relative  alla  riparazione  di  parti  comuni  degli edifici.
Rientrano  tra  le  spese  ammissibili,  comunque comprensive di IVA,
anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica
di professionisti abilitati.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto per gli
interventi  di  riparazione  di  elementi  non  strutturali  e  degli
impianti  di  unita'  immobiliari danneggiate in modo molto contenuto
dagli  eventi  sismici  e  comunque  valutate agibili di tipo A e che
possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.
  3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di
destinazione  d'uso.  Il  contributo  non  puo'  essere  concesso per
interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti
in  violazione  delle  norme  urbanistiche  e  edilizie,  o di tutela
paesistico-ambientale,  senza  che sia intervenuta sanatoria ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  4. Per l'accesso al contributo e' presentata apposita comunicazione
di  inizio  attivita' al Sindaco del comune di ubicazione dell'unita'
immobiliare  da  riparare,  secondo  lo schema allegato alla presente
ordinanza,  con  indicazione  dell'ubicazione e delle caratteristiche
dell'immobile, del numero identificativo della «scheda di rilevamento
danno,  pronto  intervento e agibilita'», e della specifica classe di
danno rilevato. Alla comunicazione e' allegato il preventivo di spesa
redatto   e   firmato   dalla   ditta  di  fiducia  del  richiedente,
sottoscritto  per  accettazione.  Nella  comunicazione  sono altresi'
indicati  il  tempo  stimato  di  realizzazione  degli  interventi di
riparazione  ed  i  dati necessari per il pagamento diretto in favore
della   ditta   appaltatrice   ed  eventualmente  del  professionista
coinvolto.  Nei  casi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n.
39/2009  alla  comunicazione  e'  allegata  una  perizia  giurata che
attesta  il  nesso  di  causalita'  diretto tra il danno subito e gli
eventi sismici del 6 aprile 2009.
  5.  Nel  caso  in cui i lavori sono stati gia' effettuati o sono in
corso  di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
ordinanza,  alla  comunicazione devono essere allegati i documenti di
spesa  ed  un  verbale  di  ultimazione dei lavori o il preventivo di
spesa  per  i  lavori  in  corso di completamento, sottoscritto dalla
ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.
  6.  L'erogazione  del  contributo  da  parte del Sindaco del comune
interessato  avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti
indicati  al  comma  4,  all'esito  della comunicazione dell'avvenuta
conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e
corredata   della  dichiarazione  di  fine  lavori  e  dei  necessari
giustificativi di spesa.
  7.  Il  comune  e' tenuto ad effettuare controlli a campione per la
verifica della corretta utilizzazione del contributo.
  8.  I  comuni  interessati  rendicontano  al  Commissario  delegato
l'utilizzo  dei  fondi  di cui alle presenti disposizioni con cadenza
trimestrale.  Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o
parziale  effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del
contributo  o  alla  sua  riduzione,  con  contestuale informativa al
Commissario  delegato.  Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte
dai  comuni  interessati  sono  comunicate  al  Commissario delegato,
unitamente  alla  richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine
di  accelerare  il procedimento contributivo, il Commissario delegato
puo'  anticipare  ai  comuni  interessati  quote  di finanziamento, a
valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10.
  9.  Il  contributo  non  concorre  alla  formazione del reddito del
proprietario,  ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
  10.  Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui alla presente
ordinanza si fa fronte nel limite di 100 milioni di euro con le prime
disponibilita'   assegnate   dal  CIPE  ai  sensi  dell'art.  14  del
decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, nonche' con i risparmi di spesa
conseguenti  ai  minori interventi di assistenza alla popolazione per
l'anticipato  rientro  nelle  abitazioni.  Le  predette  risorse sono
assegnate  al  Commissario  delegato  che provvede a ripartirle tra i
comuni interessati.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi